IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto  l'art.  57  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e
come modificato dall'art. 1, commi 943, 944 e  951,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178; 
  Visto in particolare il comma 3 dell'art. 57 citato,  che  prevede,
tra l'altro, che le regioni e gli enti locali, ivi comprese le unioni
dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009,  del
2012 e del 2016, nonche' gli Enti parco  nazionali  autorizzati  alle
assunzioni di personale a tempo determinato  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui  all'art.  6
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  assumere  a
tempo indeterminato, con le procedure, i termini e  le  modalita'  di
cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  il
personale con rapporto di lavoro  a  tempo  determinato  in  servizio
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione  e  presso  gli  enti
locali dei predetti crateri; 
  Considerato che il medesimo comma 3 dell'art. 57 stabilisce che, al
fine delle suddette assunzioni, i requisiti di cui all'art. 20, comma
1, del decreto legislativo n. 75 del  2017  possono  essere  maturati
anche computando i periodi di servizio  svolti  a  tempo  determinato
presso amministrazioni diverse da quella che procede  all'assunzione,
purche' comprese tra gli Uffici speciali per  la  ricostruzione,  gli
enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando  la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettere  a)  e
b), del decreto legislativo n. 75 del 2017; 
  Visto l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75  del  2017,
secondo cui le amministrazioni, al fine di  superare  il  precariato,
ridurre  il  ricorso  ai  contratti  a  termine  e   valorizzare   la
professionalita' acquisita dal personale con  rapporto  di  lavoro  a
tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con
il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2,  e  con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a  tempo
indeterminato  personale  non  dirigenziale  che  possegga  tutti   i
seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla  data
di entrata in vigore della legge n. 124  del  2015  con  contratti  a
tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione
o, in caso di amministrazioni comunali  che  esercitino  funzioni  in
forma  associata,  anche  presso  le  amministrazioni   con   servizi
associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato,  in  relazione
alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure  concorsuali  anche
espletate presso amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che
procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021,  alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera  a)  che  procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non  continuativi,
negli ultimi otto anni; 
  Vista la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione  e
la pubblica amministrazione avente ad oggetto «indirizzi operativi in
materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale
con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»; 
  Considerato che il predetto comma 3 dell'art. 57  citato,  dispone,
altresi',  che  al  personale  con  contratti  di  lavoro   a   tempo
determinato che abbia svolto  presso  gli  enti  di  cui  al  secondo
periodo  del  comma  3  citato,  alla  data  del  31  dicembre  2021,
un'attivita' lavorativa di almeno tre anni, anche  non  continuativi,
nei precedenti otto anni e' riservata una quota non superiore  al  50
per cento dei posti disponibili  nell'ambito  dei  concorsi  pubblici
banditi dai  predetti  enti.  Per  tali  concorsi  i  relativi  bandi
prevedono   altresi'   l'adeguata   valorizzazione    dell'esperienza
lavorativa  maturata  presso  i  predetti  enti  con   contratti   di
somministrazione e lavoro; 
  Visto  il  successivo  comma  3-bis  dell'art.   57   citato   che,
nell'istituire presso il Ministero dell'economia e delle  finanze  un
fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a
tempo indeterminato di cui al comma 3, prevede che al  riparto  delle
relative risorse, fra gli enti di cui al comma  3,  si  provvede  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281; 
  Considerato che il predetto comma 3-bis dispone, tra  l'altro,  che
il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  medesimo
decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione  pubblica,  comunicando  le  unita'  di
personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo  costo,  in
proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni; 
  Visto l'art. 1, comma 952, della legge n.  178  del  2020,  che  ha
prorogato al  31  marzo  2021  il  termine  di  trenta  giorni  sopra
indicato; 
  Viste le istanze presentate alla data del 31 marzo 2021,  ai  sensi
del richiamato art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai  fini  del
riparto delle risorse del fondo finalizzato al  concorso  agli  oneri
derivanti dalle assunzioni a tempo  indeterminato  del  personale  in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli
enti locali dei predetti crateri; 
  Preso atto che, a fronte  del  successivo  e  parziale  emendamento
dell'art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 ad opera della  citata
legge n. 178 del 2020,  le  istanze  nel  frattempo  trasmesse  dalle
amministrazioni  non   sono   risultate   esaustive   rispetto   alle
informazioni necessarie a verificare la sussistenza delle  condizioni
previste per l'accesso al contributo e  che,  pertanto,  si  e'  reso
necessario rendere disponibile on-line sul portale «Lavoro  Pubblico»
(https://www.lavoropubblico.gov.it) un modulo elettronico finalizzato
a raccogliere informazioni analitiche sulle unita'  di  personale  da
stabilizzare in coerenza con la definitiva formulazione del  disposto
normativo, invitando tutte le amministrazioni che avevano  presentato
richiesta a compilare il modulo medesimo; 
  Considerato che, a seguito dell'analisi dei dati e dell'istruttoria
effettuata, e' risultato che sono  state  presentate  centotrentatre'
istanze   ammissibili   per   la   stabilizzazione   di   complessive
quattrocentonovantanove unita' di personale da parte  degli  enti  di
cui all'elenco allegato 1,  che  fa  parte  integrante  del  presente
decreto; 
  Ritenuto in attuazione del richiamato comma 3-bis dell'art. 57  del
decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, di  ripartire  le  risorse  del  fondo
riconoscendo un importo parametrato  al  costo  annuo  del  personale
(comprensivo degli oneri riflessi  a  carico  delle  amministrazioni)
distinto per categoria di inquadramento giuridico in  riferimento  ai
contratti collettivi nazionali di lavoro applicati  presso  gli  enti
che stabilizzano, in linea con  provvedimenti  di  analogo  contenuto
gia' adottati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
con cui l'on. Renato Brunetta e' nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021 con cui all'on. Renato Brunetta e' conferito l'incarico
relativo alla pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021 che dispone la delega  di  funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. Renato Brunetta; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 4 agosto 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto delle risorse del fondo di cui al comma  3-bis  dell'art.  57
  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.   104   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  
 
  1. Ai sensi dell'art. 57, commi 3 e  3-bis,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n.  126,  la  ripartizione  del  fondo  finalizzato  al
concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo  indeterminato
di cui al comma 3-bis dell'art. 57 medesimo presso  le  regioni,  gli
enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri
dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonche'  gli  Enti
parco nazionali autorizzati alle  assunzioni  di  personale  a  tempo
determinato ai sensi  dell'art.  3,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  e'   disposta   fra   le
amministrazioni indicate nell'elenco allegato al presente decreto che
ne costituisce parte integrante e  sostanziale,  secondo  i  seguenti
valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
all'ente che opera l'assunzione. L'erogazione delle risorse di cui al
presente   comma   e   l'entita'   delle   stesse   e'    finalizzata
all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo pieno: 
 
=====================================================================
|   CCNL Comparto    | Categoria D - | Categoria C - |Categoria B - |
|  Funzioni Locali   |      D1       |      C1       |      B1      |
+====================+===============+===============+==============+
|Valore del          |               |               |              |
|contributo annuo    |               |               |              |
|lordo pro-capitale  |               |               |              |
|per un'unita' a     |               |               |              |
|tempo pieno         |  Euro 40.000  |  Euro 36.000  | Euro 32.000  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|CCNL Comparto       |               |               |              |
|Funzioni centrali - |               |               |Categoria B - |
|sez. EPNE           |Categoria C- C1|               |      B1      |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Valore del          |               |               |              |
|contributo annuo    |               |               |              |
|lordo pro-capitale  |               |               |              |
|per un'unita' a     |               |               |              |
|tempo pieno         |  Euro 40.000  |               | Euro 35.000  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
 
  2.  Le  risorse  suindicate  sono  assegnate  alle  amministrazioni
centrali dello Stato interessate mediante riparto del  Fondo  di  cui
all'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
con decreto di variazione di bilancio del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 9 ottobre 2021 
 
                                      p. Il Presidente                
                                  del Consiglio dei ministri          
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                           Brunetta                   
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
        Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
2835